AVIS - Sezione di Fara Gera d'Adda


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Statuto

Presentazione

Statuto AVIS COMUNALE di FARA GERA D’ADDA

Statuto tipo dell’AVIS COMUNALE o EQUIPARATA di FARA GERA D’ADDA
Sommario
ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE .......................................................................................... 2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI ...................................................................................................................................... 2
ART.3 – ATTIVITÁ............................................................................................................................................... 3
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.................................................................................................................... 3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO................................................................................................... 4
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI ..................................................................................................... 5
ART. 7 – ORGANI................................................................................................................................................ 5
ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI ....................................................................................... 5
ART.9 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI .......................................................... 6
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE................................................................................................ 7
ART.11 - IL PRESIDENTE ..................................................................................................................................... 8
ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO................................................................................................. 8
ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO................................................................................................................. 9
ART.14 - PATRIMONIO....................................................................................................................................... 9
ART. 15 – RISORSE ........................................................................................................................................... 10
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO................................................................................................................... 10
ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE ............................................................................................................... 10
ART.18 – CARICHE............................................................................................................................................ 11
ART.19 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO ......................................................................................................... 11
ART. 20 – RINVIO............................................................................................................................................. 11
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA ....................................................................................................................... 11

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L’Associazione “Avis Comunale di Fara Gera d’Adda”, Organizzazione di Volontariato OdV, è
costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il
proprio sangue. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
pubblico.
c.2 L’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda ha sede legale in Fara Gera d’Adda ed attualmente corrente in
Piazza Patrioti nr. 1 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di
Fara Gera d’Adda . Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta
modifica statutaria.
c.3 L’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale
Lombardia, Provinciale di Bergamo, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale
rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
c.4 L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa
Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della
Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto
divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per
il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione
del patrimonio da parte dell’associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale,
non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria,
periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed
espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della
solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale,
Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue
e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a
terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse
sociale con finalità educative;
d) Favorire l’incremento della propria base associativa;
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di
Servizio Civile;
f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche
amministrazioni e con soggetti privati;
g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art.
3 del presente Statuto.

ART.3 – ATTIVITÁ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis
Comunale - coordinandosi con l’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche
competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo
settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni sociosanitarie;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza;
protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal
regolamento nazionale.
In particolare svolge le seguenti attività:
a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono
del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria
competenza territoriale;
d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a
favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche
attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale
multimediale;
f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o
Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed
organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al
sostegno della ricerca scientifica;
h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e
partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo
nominati;
i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della
normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.
L’Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
c.1 bis L’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale di Bergamo ed
in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non
siano costituite altre associazioni Avis.
c.2 L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere
attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico.
c.3 L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a
quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e
supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda chi dona periodicamente il proprio sangue ed
emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e
partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità
in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale
medesima.
c.3 L’adesione all’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio
Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda comporta l’automatica adesione del
medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli
Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di
due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per
comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino
l’Associazione e i suoi membri;
c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio
viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio
Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie
dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi
all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5
dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo
Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione
definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il
socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti
coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il
proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del
mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di
attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi dell’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda:
a) l’Assemblea Comunale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) l’Addetto contabile e di bilancio;
e) l’Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell’Organo di controllo, la nomina
dell’Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto
provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul
territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e
rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un
numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non
inferiore a cinquecento.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il
mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale,
nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza,
qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli
organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall’Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente
dell’Organo di controllo.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici
giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà
dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti
direttamente o per delega In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto
coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima
convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno
un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta
convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre
convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve
essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del
Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell’Organo di controllo/l’Addetto contabile e di bilancio.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità
dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis Provinciale, la
quale potrà inviare un proprio rappresentante.
c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal
regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta,
elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell’Addetto contabile e di
bilancio/dell’Organo di controllo;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei dell’Addetto contabile e di bilancio/dell’Organo di controllo;
g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto
contabile e di bilancio /Organo di controllo;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis
Provinciale;
i) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di
un altro organo associativo.
c.2 Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
b) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno
un terzo degli associati;
c) la nomina dei liquidatori;
d) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
c.3 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal
Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea
Comunale degli Associati, fino al numero massimo stabilito dall’Assemblea elettiva, purché in numero
dispari.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il
Segretario - i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere
del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31
dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello
schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei
termini di cui al comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente,
un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l’Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo.
Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del
preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma
complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori
entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e,
in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di
espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive,
senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata
all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine
subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1
del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non
vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei
Consiglieri.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri,
decade l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale
degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra
facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un
Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze,
funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto
consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo
le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del
Comitato medesimo –.
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso,
al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale,
ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e
l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la
propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di
consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del
Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o
dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L’ Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea Comunale degli Associati e deve
essere dotato di adeguata competenza.
c.2 L’ Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
c.3 L’ Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio
consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del
bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.
c.4 L’ Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di
voto.
c.5 L’ Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30
del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’Organo di
controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere
nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti
tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono
essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i
professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
c.3 Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 CTS, esercita altresì la
revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti
nell’apposito registro.
c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del
D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.
c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
c.6 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al
Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell’Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili
ed immobili.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici
e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con
riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte
dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei
fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.
c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle
attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo
svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui
all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il
preventivo finanziario dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica
dell’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
c.3 L’Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d’esercizio a norma di quanto stabilito
dall’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
c.4 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del
Terzo settore.
c.5 Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare
il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati o aderenti;
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo,
e di eventuali altri organi sociali.
c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla
lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla
presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per
l’Addetto contabile e di bilancio e l’Organo di controllo, se esterni all’associazione.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione
all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica
per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati
e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10
e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere
una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
c.5 Tutti i componenti dell’organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si
applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne
penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
c.6 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai
dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale di Fara Gera d’Adda può avvenire con delibera dell’Assemblea
Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto
favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta
dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità
analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del
regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle
norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in
materia.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le
disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento -
fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 18 del presente Statuto si considerano anche
quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normativeregionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

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